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Legge 23/12/1996 n. 6625. Il personale dipendente dalle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto legge 25 novembre 1995 n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996 n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legge n. 501 del 1995. Possono altresì applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 12 maggio 1995 n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995 n. 273. Previa intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale. 6. Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla Ferrovie dello Stato Spa sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto dello stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986 n. 910, e di cui alla legge 26 febbraio 1992 n. 211. Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957 n. 614. 7. A decorrere dal 10 gennaio 2000 le regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai sensi dei commi da 1 a 10 a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale, even- tualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni. 8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1. 9. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nella legge 28 settembre 1939 n. 1822, e nel decreto legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge. 10. Per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 10 lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione é ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi. 11. Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto di servizio, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato, in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico. 12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre. 13. La revisione dei contratti di servizio e di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa dovrà assicurare un minore onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue. 14. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al capitale della Ferrovie dello Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994 n. 725, come modificati dal decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1995 n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire 19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di investimenti dovrà rispettare quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995 n. 550. 15. Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del progetto di alta velocità, ed in particolare sulle conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa, sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimità degli appalti, sui meccanismi di indennizzo, sui nodi, le interconnessioni, i criteri di determinazione della velocità, le caratteristiche tecniche che consentano il trasporto delle merci, nonché sull'attivazione dell'unità di vigilanza presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare il progetto di alta velocità all'interno degli obiettivi più generali del potenziamento complessivo della rete ferroviaria, dell'intermodalità, dell'integrazione del sistema dei trasporti in funzione del collegamento dell'intero Paese e di questo con l'Europa. 16. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 17 giugno 1996 n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 n. 421, é estesa all'anno 1997. 17. Con decorrenza dal 10 aprile 1997 gli importi dovuti per i servizi di corrispondenza e telegrafici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972 n. 171, sono corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio, a carico delle dotazioni di bilancio opportunamente integrate nell'importo complessivo valutato in lire 160 miliardi annue. Il rispettivo pagamento avviene, dietro presentazione del rendiconto mensile, entro e non oltre il mese successivo a quello di riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997 il predetto onere permane a carico del Tesoro ed é stabilito forfettariamente in lire 80 miliardi. 18. Entro il 31 marzo 1997, l'Ente poste italiane propone ai beneficiari dei pagamenti delegati previsti all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972 n. 171, l'accredito diretto su conti correnti o conti di deposito postale, previa definizione delle caratteristiche e condizioni di remunerazione di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti. Tali forme di accredito diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Con decorrenza dal 10 gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto ai titolari di conto corrente postale é determinato dall'Ente poste italiane. Esso può essere definito in maniera differenziata per tipologia di correntista e per caratteristiche del conto, fermo restando l'obbligo di pubblicità e di parità di trattamento in presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste italiane può stabilire commissioni a carico dei correntisti postali. Con decorrenza dal 10 febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti o amministrazioni pubbliche, l'Ente poste italiane può utilizzare l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media del quarto trimestre 1996 per impieghi diretti nei confronti del Tesoro e l'acquisto di titoli di Stato. 19. I servizi postali e di pagamento per i quali non é esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 10 gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. É soppressa l'esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. É fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza. 20. Con decorrenza dal 10 aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 10 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine é istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l''editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo é stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.
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